IMU 2013

MINI-I.M.U. 2013

Per il Comune di Vaprio d'Adda NON è dovuta la Mini-IMU 2013 in scadenza il prossimo 24 gennaio in quanto non sono stati deliberati aumenti delle aliquote IMU di legge sull'abitazione principale.

PER IL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA LE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO A QUELLE DEL 2012.
Per conoscere le aliquote in vigore clicca qui.


IMU SALDO 2013

CHI DEVE PAGARE:

Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili o i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi relativamente al periodo ed alla quota di possesso. Il termine per il pagamento del saldo è fissato il 16/12/2013.

Per l’anno 2013 il saldo di dicembre NON E’ DOVUTO per le seguenti categoria di immobile (D.L. 133/2013):

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;

c) gli immobili di cui all’art. 4, comma 12 -quinquies, del D.L. n. 16/2012, ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) gli immobili di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, ovvero l'immobile, purchè non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

e) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’art. 13, comma 5, del D.L. n.201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/ 2011.

Al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle tipologie escluse dall'esenzione, il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che SI DOVRA' VERSARE LA SOLA RATA DI SALDO sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali). PER QUESTE CATEGORIE LA RATA DI ACCONTO 2013 NON E' DOVUTA.
 

I cittadini che non sono in grado di effettuare i conteggi relativi all’IMU 2013 possono rivolgersi all’ufficio tributi comunale nei seguenti giorni e nei seguenti orari: Orari sportello comunale IMU per il calcolo


IMU ACCONTO 2013

1^ RATA (ravvedimento)

Il termine per il pagamento della 1^ rata dell'I.M.U. è scaduto il 17.06.2013. E' possibile effettuare il pagamento oltre il termine tramite il "ravvedimento operoso".
L’IMU dovuta per gli immobili diversi dalle tipologie sopra descritte è invece dovuta in acconto entro il 17.6.2013, a saldo entro il 16.12.2013.
 

Per l’anno 2013 l’acconto di giugno NON E' DOVUTO per le seguenti categoria di immobile:

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del DPR n.616/24.07.1977.
c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4, 5 e 8, del DL 201/2011 convertito nella L.214/2011.

Ad esclusione dell’IMU degli immobili di categoria D l’IMU dovuta su tutte le altre tipologie di immobile è incassata INTERAMENTE dal Comune.

L’IMU degli immobili di categoria D invece è incassata INTERAMENTE dallo Stato, non avendo per ora applicato il Comune incremento di aliquota.